TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25936/2026

deposito 29/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25936CIV

AccertamentoIVA

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e l'indebita detrazione dell'IVA in relazione a fatture ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, l'inesistenza delle passività dichiarate (art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973) o le false indicazioni (art. 54 d.P.R. n. 633/1972) possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove certe; il giudice tributario di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione e, solo ove li ritenga dotati di tali caratteri, dare ingresso alla prova contraria offerta dal contribuente ai sensi degli artt. 2727 ss. e 2697, comma 2, c.c., non potendo tale prova consistere nella mera regolarità formale delle fatture, nella descrizione dei beni, nella coerenza con l'attività commerciale o nella dimostrazione dei pagamenti, trattandosi di elementi facilmente falsificabili e normalmente utilizzati per far apparire reale un'operazione fittizia.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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