Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25933/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è affetta da motivazione apparente, e dunque nulla per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza che, nel confermare l'accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, il disconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e l'irrogazione delle sanzioni, si limiti a formulare affermazioni apodittiche e generiche (quali il mero riferimento ad imprecisati 'intrecci societari' o la laconica attestazione che le sanzioni appaiono 'adeguate e proporzionate'), senza esplicitare l'iter logico-giuridico e gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così da non consentire di ricostruire il ragionamento decisorio seguito dal giudice di merito, violando il 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.; diversamente, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice si sia comunque pronunciato, sia pure con motivazione sommaria o opinabile, sulla questione sottoposta al suo esame, dovendo tale diverso vizio essere eventualmente censurato sotto il profilo della motivazione apparente.