TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25917/2026

deposito 29/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25917CIV

IVAContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di IVA, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, la qualificazione del contratto come appalto, anziché come cessione di beni, va effettuata non in base al mero dato della provenienza della materia o al nomen iuris adoperato dalle parti, bensì alla stregua della causa concreta del negozio e della prevalenza funzionale dell'attività lavorativa rispetto al trasferimento del bene, apprezzate alla luce del regolamento contrattuale e delle prestazioni in concreto pattuite; ne consegue che la circostanza che l'impresa esecutrice produca anche i materiali impiegati non determina, di per sé sola, la necessaria qualificazione del rapporto come vendita, dovendosi verificare se la materia costituisca l'oggetto finale del programma negoziale ovvero il mezzo per la realizzazione di un'opera specifica, assunta con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio; tale accertamento, riservato al giudice di merito, è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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