Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25915/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, il regime di non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone la ricorrenza effettiva dei requisiti sostanziali di esportatore abituale e di capienza del plafond, sicché la regolare trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento non esonera il cedente da ogni dovere di diligenza, ove la dichiarazione sia ideologicamente falsa; in tal caso, spetta all'Amministrazione finanziaria allegare e provare, anche in via presuntiva, gli elementi oggettivi dai quali desumere sia l'insussistenza dei presupposti del regime agevolativo sia la conoscenza o conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza dell'operatore avveduto, dell'operazione fraudolenta, mentre incombe sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per assicurarsi di non essere coinvolto nella frode; nella valutazione del quadro indiziario, il giudice di merito deve procedere dapprima a un esame analitico dei singoli elementi, per poi compiere una valutazione complessiva e sintetica della loro reciproca interazione, non essendo consentita una disamina atomistica che pretenda da ciascun indizio un'autonoma capacità dimostrativa della conoscenza effettiva della frode.