Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25913/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale, redatta in conformità al modello ministeriale e consegnata o spedita al fornitore prima dell'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 1, lett. c), del d.l. n. 746 del 1983, conv. dalla l. n. 17 del 1984, costituisce elemento costitutivo del meccanismo legale che consente l'emissione della fattura senza applicazione dell'imposta; ne consegue che la mancata dimostrazione della previa ricezione della dichiarazione d'intento non integra una mera violazione formale sanzionabile in via autonoma, ma preclude il legittimo ricorso al regime di non imponibilità e legittima il recupero dell'imposta, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola mancata contestazione dell'effettività sostanziale delle operazioni.