Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25890/2026
Principio di diritto
In tema di imposta unica sulle scommesse, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del bookmaker estero privo di concessione, operante tramite centro di trasmissione dati non collegato al totalizzatore nazionale, non è illegittimo per la mancata traduzione nella lingua del destinatario, incombendo sul contribuente l'onere di provare l'impossibilità di comprenderne il contenuto, onere non assolto laddove lo stesso abbia dimostrato, articolando difese nel merito, di aver avuto piena conoscenza dell'atto; la base imponibile, per i soggetti che svolgono attività irregolare e per i quali non sia possibile ricostruire l'effettivo ammontare delle giocate, è legittimamente determinata in via induttiva ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 (per gli anni antecedenti al 2016) utilizzando la raccolta media provinciale desunta dai dati del totalizzatore nazionale con l'aliquota massima prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1998; sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta sia in capo al titolare della ricevitoria sia al bookmaker estero, tra loro solidalmente obbligati, senza che la disciplina di emersione di cui alla l. n. 190 del 2014 elimini il presupposto impositivo o gli obblighi tributari; l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 in relazione alla soggettività passiva del bookmaker estero, opera solo per le annualità antecedenti all'entrata in vigore della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, e non per gli anni d'imposta successivi al 2011; infine, per i tributi non armonizzati, quale l'imposta unica sulle scommesse, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti l'invalidità dell'atto impositivo, trattandosi di accertamento c.d. a tavolino per il quale è legittimo che il primo atto portato a conoscenza del contribuente sia lo stesso avviso di accertamento.