Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25873/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario nei confronti dei soci di società estinta ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la competenza territoriale dell'ufficio ad emettere l'atto impositivo va individuata, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 (e, per l'IVA, degli artt. 40 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972), in relazione al domicilio fiscale della società obbligata alla dichiarazione, e non al domicilio fiscale del socio, atteso che l'art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 si limita a prevedere che la responsabilità del socio sia accertata con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, senza determinare alcuno spostamento della competenza territoriale, la quale permane in capo all'ufficio che ha svolto i controlli sulla società, unico soggetto in grado di individuare le eventuali responsabilità di amministratori, liquidatori e soci; né la natura civilistica dell'obbligazione di cui all'art. 2495 c.c. esclude l'applicazione della suddetta disciplina sulla competenza, trattandosi pur sempre di un accertamento di natura tributaria. Inoltre, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei relativi giudizi, sicché il vizio di incompetenza territoriale, non rilevabile d'ufficio, dedotto solo in uno dei ricorsi successivamente riuniti, non si estende automaticamente all'altro giudizio ove non sia stato ivi tempestivamente eccepito.