TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25869/2026

deposito 28/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25869CIV

Contenzioso e processo tributarioImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), qualora il contribuente dimostri di aver presentato istanza di definizione, di aver ricevuto la relativa quantificazione degli oneri da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e di aver provveduto al pagamento delle rate dovute, nonché depositi atto di rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza che occorra il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura sanzionatoria di natura eccezionale applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non già nel caso di estinzione per rinuncia conseguente a definizione agevolata.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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