Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25770/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14), del d.P.R. n. 633 del 1972 per il trasporto urbano di persone si applica, anche in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022 (dotata di efficacia retroattiva, con esclusione dei soli rapporti esauriti), pure ai trasporti effettuati per finalità turistico-ricreative, purché abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano ulteriori prestazioni diverse da quelle meramente accessorie ai sensi dell'art. 12 del medesimo d.P.R.; ne consegue che, ove il giudice di merito accerti in fatto che l'attività svolta dal vettore si sostanzia in una prestazione complessa - comprensiva di servizi turistico-ricreativi ulteriori rispetto al mero trasferimento, rispetto ai quali il trasporto assume carattere meramente strumentale - l'esenzione non trova applicazione, restando tale accertamento, se congruamente motivato sulla base delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.