Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25758/2026
Principio di diritto
In tema di contributi consortili di bonifica, l'avviso (e la conseguente cartella di pagamento) è sufficientemente motivato quando indica gli elementi catastali dei fondi, il reddito dominicale, l'imponibile e l'importo dovuto, sì da consentire, anche mediante una semplice operazione aritmetica, la ricostruzione del criterio di calcolo applicato, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'atto impositivo da quello, distinto, della prova della fondatezza della pretesa, con la conseguenza che le contestazioni sul calcolo dell'imposta attengono al merito della pretesa impositiva e non alla validità formale dell'atto. In tema di consorzi di bonifica della Regione Siciliana, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nell'istituire i nuovi consorzi accorpanti mediante unificazione dei comprensori consortili, non determina l'estinzione automatica e immediata dei consorzi territoriali accorpati, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso e di una procedura di liquidazione, sicché tali consorzi conservano la legittimazione ad emettere atti impositivi e ad agire in giudizio sino al completamento del processo di riunificazione, permanendo, nel periodo transitorio, gli affidamenti dei relativi servizi impositivi ed esattivi.