Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25757/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello, pur non esaminando espressamente ogni singola argomentazione difensiva, abbia adottato una decisione di rigetto della pretesa fatta valere dal contribuente incompatibile, sul piano logico-giuridico, con l'accoglimento delle censure non specificamente trattate, dovendosi in tal caso ravvisare una statuizione implicita di rigetto; parimenti non sussiste motivazione apparente, rilevante ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost., allorché la sentenza indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi posti a fondamento del convincimento del giudice (nella specie, l'inottemperanza del contribuente all'onere di comunicazione delle condizioni per la riduzione della tassa sui rifiuti e l'irrilevanza del precedente giurisprudenziale invocato), risultando così assolto il c.d. minimo costituzionale della motivazione.