TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25745/2026

deposito 23/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25745CIV

IVAAccertamento

Principio di diritto

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare - come interpretata autenticamente dall'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022, con efficacia retroattiva salvi i rapporti esauriti - si applica anche ai trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto; qualora il giudice di merito accerti, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l'attività economica effettivamente perseguita consista nell'organizzazione di gite ed escursioni turistiche mediante l'utilizzo di imbarcazioni - sì da rendere il trasporto meramente strumentale al conseguimento di tale diversa finalità economica, come desumibile dal rilascio di voucher da parte di agenzia di viaggio e dall'impiego di personale quale hostess e guide turistiche - resta esclusa l'applicabilità del regime di esenzione, non incidendo su tale accertamento la sopravvenuta norma interpretativa.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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