Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25741/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di processo tributario in cassazione, ove la parte ricorrente manifesti inequivocamente la volontà di rinunciare agli atti del giudizio e la controparte costituita vi aderisca mediante istanza congiunta, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, non ricorrendo, in tal caso, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, stante la natura eccezionale e latu sensu sanzionatoria di tale misura, che ne impedisce ogni estensione interpretativa.