TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25741/2026

deposito 23/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25741CIV

Contenzioso e processo tributarioTributi locali

Principio di diritto

In tema di processo tributario in cassazione, ove la parte ricorrente manifesti inequivocamente la volontà di rinunciare agli atti del giudizio e la controparte costituita vi aderisca mediante istanza congiunta, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, non ricorrendo, in tal caso, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, stante la natura eccezionale e latu sensu sanzionatoria di tale misura, che ne impedisce ogni estensione interpretativa.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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