Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25738/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia stata a sua volta revocata dal giudice a quo, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa a sua volta essere impugnata in cassazione, trattandosi di mera possibilità futura ed eventuale, mentre l'interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere in modo attuale non solo al momento della proposizione dell'azione o dell'impugnazione, ma anche al momento della decisione.