Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25682/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la notificazione a mani proprie della sentenza di primo grado, eseguita con consegna diretta all'impiegato addetto alla ricezione degli atti, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, senza che rilevi la mancata osservanza delle formalità di deposito in segreteria previste dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che tale norma non è collocata tra quelle disciplinanti i termini di impugnazione e la sua omessa osservanza non è sanzionata né incide sulla decorrenza del termine breve, quando la notificazione sia stata ritualmente eseguita. L'inammissibilità dell'appello per tardività, al pari del difetto di legitimatio ad causam, costituisce questione processuale c.d. "fondante", incidente sulla validità del rapporto processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sulla quale non si forma giudicato interno per effetto della mancata proposizione di ricorso incidentale, permanendo in capo al giudice del grado successivo, ivi compreso quello di legittimità, il potere di rilievo officioso.