TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25673/2026

deposito 22/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25673CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di classamento catastale mediante procedura Docfa, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio attribuisce una rendita diversa da quella proposta dal contribuente è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente (misurazioni, planimetrie, grafici) non siano disattesi e la difformità tra rendita proposta e attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica di tali elementi, occorrendo invece una motivazione più approfondita solo ove l'Ufficio contesti gli stessi elementi fattuali indicati dal contribuente. Ove venga utilizzato, ai fini della stima diretta dell'unità immobiliare a destinazione speciale, il criterio del costo di ricostruzione deprezzato di cui all'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949 (come specificato dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/E del 2012, recepita quanto a rango normativo dall'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014), la valorizzazione dell'intera area del lotto, comprensiva sia delle aree scoperte che di quella di sedime del fabbricato, non necessita di apposita motivazione, trattandosi di elemento intrinseco al procedimento di calcolo del costo di produzione; parimenti, ai fini della stima diretta di cui all'art. 30 d.P.R. n. 1142/1949, non è richiesto il sopralluogo, essendo sufficiente che l'Ufficio disponga di elementi conoscitivi specifici sull'immobile, quali quelli desumibili dalle dichiarazioni Docfa presentate dal contribuente, e la scelta di valorizzare unitariamente più ambienti tecnicamente connessi di un medesimo corpo di fabbrica costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale dell'atto impositivo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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