Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25671/2026
Principio di diritto
In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, propria dei fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali, e segnatamente nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta anche da società a totale partecipazione pubblica, atteso che la tariffa del servizio idrico integrato costituisce corrispettivo di una prestazione commerciale complessa improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, idonea a generare un lucro oggettivo, mentre l'assenza di libera alienabilità dei beni e la copertura integrale dei costi non escludono l'autonomia funzionale e reddituale degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006, conv. L. n. 286/2006; né rileva, in senso contrario, una precedente pronuncia di legittimità relativa ad altra e distinta unità immobiliare facente parte del medesimo impianto, non essendo configurabile giudicato esterno in assenza di identità del rapporto giuridico controverso, e l'omesso esame di tale pronuncia da parte del giudice di merito non integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che presuppone l'omessa valutazione di un fatto storico-naturalistico e non di argomentazioni o precedenti giurisprudenziali.