Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25670/2026
Principio di diritto
In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica ed è idonea a produrre un lucro oggettivo inteso come proporzionalità tra costi e ricavi, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E - propria dei fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva - ma rientrano nel gruppo D, e segnatamente nella categoria D/7 in caso di depuratore, senza che la destinazione a servizio pubblico e la natura pubblica o partecipata dell'ente gestore possano ritenersi incompatibili con la natura imprenditoriale dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006.