TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25669/2026

deposito 21/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25669CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, nel disporre l'accorpamento dei consorzi territoriali nei due nuovi enti (Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale), non ne determina l'immediata soppressione né estinzione, non prevedendo alcuna procedura di liquidazione, ma configura un processo di riunificazione a formazione progressiva, che si completa solo all'esito del periodo transitorio disciplinato dal regolamento di organizzazione del nuovo ente; ne consegue che il consorzio accorpato conserva, sino al completamento di tale processo, piena legittimazione ad emanare atti impositivi e a stare in giudizio, sicché è erronea la qualificazione dell'atto come emesso da soggetto inesistente e la conseguente declaratoria di nullità per incompetenza assoluta, così come è priva di fondamento la configurazione del rapporto tra i due enti in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto non esportabile in ambito pubblicistico. Inoltre, in tema di atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, l'elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non impedisce, in forza dei principi di cui agli artt. 24, 53 e 97 Cost., l'impugnazione di ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, per contestarne sia vizi sostanziali che formali, ivi compreso quello attinente alla competenza dell'ente emittente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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