TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25668/2026

deposito 21/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25668CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contributi di bonifica, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, nell'istituire il Consorzio di bonifica Sicilia orientale e il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale mediante accorpamento dei preesistenti consorzi territoriali, non ne ha previsto l'immediata estinzione, avendo delineato un obiettivo programmatico da realizzarsi all'esito di un procedimento di riorganizzazione; ne consegue che, in pendenza del c.d. periodo transitorio previsto dal Regolamento di organizzazione del nuovo consorzio e dalla relativa delibera commissariale attuativa, i consorzi accorpati permangono in vita e conservano la legittimazione ad emettere gli atti impositivi relativi ai contributi consortili, senza che a tal fine rilevi la qualificazione, inutilmente adottata, di detti enti quali mandatari senza rappresentanza del nuovo consorzio ai sensi dell'art. 1705 c.c., istituto non esportabile in ambito pubblicistico, sicché l'atto impositivo emesso dal consorzio accorpato non è affetto da incompetenza assoluta né è nullo per essere stato adottato da un soggetto giuridicamente inesistente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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