Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25667/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014, nel disporre l'accorpamento dei consorzi territoriali (tra cui il Consorzio di bonifica 6 Enna) nel nuovo Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, non ne determina l'immediata estinzione, in assenza di una previsione espressa in tal senso e di una procedura di liquidazione, ma configura un processo di riorganizzazione a formazione progressiva, con la conseguenza che i consorzi accorpati permangono in vita, quali soggetti legittimati ad agire ed a resistere in giudizio, sino al completamento del processo di accorpamento, potendo legittimamente continuare ad esercitare le funzioni ed emettere atti (ivi compresi avvisi di pagamento del contributo di bonifica) nel c.d. periodo transitorio, senza che a tal fine sia necessaria né configurabile una delega o un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto incompatibile con l'esercizio di funzioni pubblicistiche. Ne consegue altresì che, in tema di atti impugnabili innanzi al giudice tributario, l'elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non preclude l'impugnazione, per ragioni tanto sostanziali quanto formali (ivi compresa la contestazione della competenza dell'ente emittente), di ogni atto che, comunque, porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria.