Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25664/2026
Principio di diritto
In tema di TARI (e, per estensione, di tributi omologhi quali TARSU e TIA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 71, comma secondo, del d.lgs. n. 507/1993, deve ritenersi assolto quando l'atto indichi le tariffe applicate, le relative delibere comunali e l'importo dovuto, non essendo necessaria l'indicazione degli identificativi catastali dell'immobile, della formula di calcolo, della superficie tassabile o delle fonti probatorie, purché il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di esercitare pienamente il diritto di difesa, come desumibile anche dalla presentazione di istanze di adesione, dalla richiesta di esenzioni o dall'interlocuzione su avvisi bonari ricevuti.