Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25662/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la notificazione della sentenza a norma dell'art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, effettuata dalla parte ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello stesso decreto, è di per sé idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui all'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, anche in mancanza del deposito in segreteria dell'originale o della copia autentica della sentenza notificata previsto dal medesimo comma 2, poiché il termine lungo semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c., richiamato dal comma 3 dell'art. 38, opera solo in caso di omessa notificazione della sentenza, e non anche in caso di omesso deposito, adempimento funzionale ai soli compiti della segreteria e non incidente sulla idoneità della notifica a portare la sentenza nella piena conoscenza della controparte.