TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25662/2026

deposito 21/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25662CIV

Contenzioso e processo tributarioTributi locali

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la notificazione della sentenza a norma dell'art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, effettuata dalla parte ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello stesso decreto, è di per sé idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui all'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, anche in mancanza del deposito in segreteria dell'originale o della copia autentica della sentenza notificata previsto dal medesimo comma 2, poiché il termine lungo semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c., richiamato dal comma 3 dell'art. 38, opera solo in caso di omessa notificazione della sentenza, e non anche in caso di omesso deposito, adempimento funzionale ai soli compiti della segreteria e non incidente sulla idoneità della notifica a portare la sentenza nella piena conoscenza della controparte.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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