Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25661/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di riparto di giurisdizione sulle controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA1) per il periodo di vigenza di tale disposizione, ossia fino al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, indipendentemente dal momento in cui la controversia è sorta; spettano invece alla giurisdizione del giudice ordinario sia le controversie relative alla TIA2 (art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006) sorte dopo il 31 maggio 2010, sia le controversie relative alla TIA1, sorte successivamente a tale data, concernenti la tariffa dovuta per il periodo successivo all'abrogazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, ancorché applicata in regime transitorio.