Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25656/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur mancando un'espressa statuizione del giudice su un motivo di impugnazione, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo per incompatibilità logico-giuridica con l'impostazione della pronuncia; inoltre, l'eccezione di prescrizione non specificamente riproposta in appello ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 346 c.p.c. si presume rinunciata, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in primo grado. Ricorre il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non attinga la soglia del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., non ravvisabile allorché la sentenza indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento in ordine alla legittimità dell'atto impositivo relativo alla TARI per omessa denuncia delle superfici destinate a produzione di rifiuti speciali.