Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25655/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di TARI, l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità di Sistema Portuale, con conseguente esclusione della potestà impositiva del Comune, essendo irrilevante sia che l'ente locale abbia di fatto svolto il servizio - poiché il potere impositivo deve trovare fonte necessariamente nella legge e non può derivare dallo svolgimento di un'attività di fatto da parte di soggetto privo della relativa competenza funzionale - sia che la successiva delimitazione delle aree demaniali di competenza dell'Autorità Portuale sia intervenuta in epoca posteriore all'annualità impositiva controversa, non potendo farsi discendere dalla mancata conclusione del procedimento di delimitazione un differimento dell'operatività della legge istitutiva, immediatamente efficace; in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche atti diversi da quelli tipici, quale l'avviso di pagamento, ove essi esplicitino le concrete ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria.