Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25654/2026
Principio di diritto
In tema di TARES, l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - intesa quale spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, tenuta per legge ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto; ne consegue che tale attività sfugge alla competenza dei Comuni, i quali sono conseguentemente privi del relativo potere impositivo, non potendo un tributo di natura tassa configurarsi in favore di soggetto diverso da quello che espleta il servizio, e ciò indipendentemente dall'eventuale svolgimento di fatto del servizio da parte dell'ente territoriale, non potendo l'esercizio di un'attività di mero fatto fondare un potere impositivo che deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge; ne discende altresì che, ove risulti interdetto l'accesso alle aree produttive di rifiuti al soggetto tenuto alla raccolta, non sussiste quella fruibilità anche solo potenziale del servizio, desumibile da indici presuntivi, cui è ricollegata la debenza del tributo ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011.