TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25653/2026

deposito 21/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25653CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di TARI, l'attività di gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nella competenza dell'Autorità di sistema portuale, con conseguente esclusione del potere impositivo del Comune, essendo irrilevante sia che l'ente territoriale abbia di fatto svolto il servizio di raccolta, atteso che la potestà impositiva deve trovare fonte esclusivamente nella legge e non in un'attività di fatto svolta da soggetto privo di competenza funzionale, sia la mancata delimitazione delle aree demaniali di competenza dell'Autorità Portuale, non potendosi far derivare da tale mancata delimitazione un differimento dell'operatività della legge istitutiva dell'Autorità medesima, entrata immediatamente in vigore. Ai fini del contenzioso tributario relativo a tale tributo, non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore (Comune) né con l'ente titolare dell'addizionale provinciale, potendo il contribuente agire indifferentemente nei confronti del concessionario o dell'ente impositore, salvo che vengano denunciate violazioni imputabili specificamente a quest'ultimo; inoltre, l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, deve intendersi estesa, in ragione dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., a ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche, ivi compreso l'avviso di pagamento bonario.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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