Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25651/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di TARI, l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità di sistema portuale, con conseguente esclusione del potere impositivo del Comune, irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, sia la circostanza che l'ente territoriale abbia di fatto svolto il servizio, atteso che il potere impositivo deve trovare fonte necessariamente nella legge, sia la mancata definitiva delimitazione delle aree demaniali, non potendosi far derivare dalla pretesa incompletezza di tale procedimento un differimento dell'operatività della normativa attributiva della competenza all'Autorità portuale, che entra immediatamente in vigore; inoltre, l'addizionale provinciale sulla TARI non costituisce un tributo autonomo, ma una mera percentuale applicata sul tributo comunale, liquidato e riscosso dal Comune secondo la disciplina della tassa sui rifiuti, con la conseguenza che non sussiste litisconsorzio necessario con la Provincia (oggi Città Metropolitana).