TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25650/2026

deposito 21/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25650CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione dei contributi consortili, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nell'istituire i nuovi Consorzi di bonifica mediante accorpamento dei Consorzi territoriali preesistenti, non ne determina l'estinzione immediata alla data di entrata in vigore della norma né alla costituzione del nuovo ente, in assenza di previsione espressa in tal senso e di apposita procedura di liquidazione; ne consegue che i Consorzi accorpati permangono legittimati ad operare, ivi compreso l'esercizio del potere impositivo mediante emissione di cartelle di pagamento per i contributi consortili, sino al completamento del processo di riunificazione, in ragione della perdurante vigenza degli affidamenti in atto ai sensi dell'art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione, restando priva di effetti invalidanti l'erronea qualificazione di tale attività in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto non esportabile in ambito pubblicistico ove l'affidamento di funzioni tra enti è regolato dalla delega intersoggettiva prevista dalla legge.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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