Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25647/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria d'appello successivamente revocata dal medesimo giudice ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa a sua volta essere impugnata in cassazione, trattandosi di mera eventualità futura a fronte dell'attualità della carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, atteso che l'interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione.