Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25621/2026
Principio di diritto
In tema di classamento catastale di immobili siti in area portuale, ai fini dell'attribuzione della categoria E/1 (o affini) non rileva il criterio formale ed astratto della mera localizzazione in ambito portuale, dovendosi invece accertare, secondo il criterio di funzione e di attività, se l'immobile presenti autonomia funzionale e reddituale in quanto destinato ad uso commerciale o industriale svolto secondo parametri economico-imprenditoriali, restando a tal fine irrilevante la natura di pubblico interesse dell'attività portuale svolta, sicché le aree adibite a deposito, stoccaggio e custodia di merci, funzionali ad operazioni portuali gestite in regime di concorrenza da un'impresa commerciale, non sono classificabili nel gruppo E, ma nella categoria D/8; tale principio, elaborato sotto la vigenza dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non è superato dallo ius superveniens di cui all'art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205 del 2017, che ha previsto il censimento in E/1 delle banchine, aree portuali scoperte e relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali non doganali, in quanto tale disciplina opera esclusivamente per il futuro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, senza incidere sulla classificazione catastale precedentemente attribuita ai medesimi beni.