Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25620/2026
Principio di diritto
In tema di classamento catastale, ai fini dell'attribuzione della categoria E, e in particolare della categoria E/1, agli immobili ubicati in area portuale (banchine, depositi, aree scoperte destinate a operazioni di sbarco, imbarco, stoccaggio e movimentazione merci), non rileva il criterio formale della mera localizzazione in area destinata a servizio pubblico, bensì quello sostanziale dell'esercizio dell'attività secondo parametri economico-imprenditoriali, restando irrilevante l'interesse pubblico sotteso allo svolgimento del servizio portuale, sicché, ai sensi dell'art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, sussiste incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale qualora esso presenti autonomia funzionale e reddituale; la disciplina di cui all'art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205 del 2017, che consente il censimento in categoria E/1 delle aree portuali scoperte e dei relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali, ha efficacia irretroattiva, applicandosi solo a decorrere dal 1° gennaio 2020, e non incide sulla classificazione catastale degli immobili per il periodo antecedente.