TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25619/2026

deposito 21/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25619CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di classamento catastale delle aree portuali (scoperte o coperte) destinate a deposito temporaneo, custodia e stoccaggio di merci, ai fini dell'attribuzione della categoria E/1 non rileva il criterio formale ed astratto della localizzazione, né il carattere di pubblico interesse dell'attività portuale svolta, ma è necessario accertare in concreto se l'immobile presenti, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, autonomia funzionale e reddituale derivante dall'esercizio dell'attività secondo parametri economico-imprenditoriali, dovendo l'area essere valutata nel suo complesso e non parcellizzata; ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205 del 2017, che consentono il censimento in categoria E/1 delle banchine, aree portuali scoperte e relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali, operano esclusivamente per il futuro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, e non possono essere applicate retroattivamente per giustificare classamenti anteriori a tale data.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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