Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25613/2026
Principio di diritto
In tema di classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in area portuale, ai fini dell'attribuzione della categoria E, non rileva il criterio formale ed astratto della localizzazione dell'immobile, bensì l'accertamento in concreto dello svolgimento dell'attività secondo parametri economico-imprenditoriali, essendo irrilevante il carattere di interesse pubblico dell'attività portuale svolta in regime di concessione demaniale; ne consegue che gli immobili destinati ad uso commerciale o industriale che presentino autonomia funzionale e reddituale, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non possono essere censiti nelle categorie catastali del gruppo E, e tale principio non è superato dallo ius superveniens di cui all'art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205 del 2017, che, nel prevedere la classificazione in categoria E/1 delle banchine, aree portuali scoperte e relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali, opera esclusivamente per il futuro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, confermando la legittimità del diverso regime precedentemente vigente.