Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25612/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1°, n. 14), d.P.R. n. 633/1972 (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 232/2016) per le prestazioni di trasporto marittimo di passeggeri opera in ragione della natura oggettiva del servizio reso, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è materialmente eseguita; ne consegue che, qualora il vettore esegua il trasporto in forza di un rapporto di mandato senza rappresentanza con altra società che, a sua volta, contratta con i passeggeri, in applicazione della finzione giuridica di cui all'art. 3, comma 3°, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 28 della direttiva 2006/112/CE, il regime IVA (esenzione o aliquota agevolata) applicabile al rapporto tra mandante e mandatario deve essere il medesimo di quello applicabile al rapporto tra mandatario e cliente finale, sicché non è consentito assoggettare ad aliquota ordinaria la prestazione resa dal vettore-mandatario ove quella resa al passeggero benefici dell'esenzione, né rileva in senso contrario la volontà delle parti espressa nel contratto in ordine all'assoggettamento ad IVA del corrispettivo pattuito, giacché le imposte trovano fonte esclusivamente nella legge.