Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25606/2026
Principio di diritto
In tema di classamento catastale degli immobili siti in area portuale, la classificazione nella categoria E/1 non può fondarsi sul mero criterio della localizzazione, ma richiede l'accertamento in concreto dello svolgimento dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando irrilevante l'interesse pubblico sotteso all'attività portuale; ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, sussiste incompatibilità tra la categoria E e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale con autonomia funzionale e reddituale, sicché le aree e i depositi portuali strettamente funzionali alle operazioni portuali possono essere censiti in E/1 solo a decorrere dal 1° gennaio 2020, per effetto della disposizione non retroattiva di cui all'art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205 del 2017, mentre per le annualità antecedenti va accertato, secondo i previgenti criteri, se l'area presenti attitudine alla produzione autonoma di reddito secondo logiche di impresa.