TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25582/2026

deposito 20/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25582CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 (e dall'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972), conseguente alla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 a carico degli organi della società, opera anche con riferimento al reddito imputato per trasparenza ai soci, sia nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa sia, a maggior ragione, nel caso di società che abbia optato per il regime della trasparenza fiscale, in virtù del principio di unitarietà dell'accertamento, senza che rilevi l'estraneità del singolo socio ai fatti penalmente rilevanti, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del reato in relazione al periodo d'imposta accertato; il raddoppio, inoltre, opera con riguardo al periodo d'imposta cui la violazione si riferisce (e non a quello, eventualmente successivo, in cui il reato dichiarativo si è consumato con la presentazione della dichiarazione), attesa la ratio della disciplina di attribuire all'amministrazione un maggior termine per l'accertamento in presenza di fenomeni evasivi connessi a illeciti penali; infine, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento notificato al socio è soddisfatto dal rinvio per relationem all'accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base partecipativa, stante il potere del socio di consultare la documentazione sociale ai sensi degli artt. 2261 e 2476, comma 2, c.c., e il litisconsorzio necessario tra società e soci non opera quando questi ultimi prospettino, sin dal primo grado, questioni di carattere strettamente personale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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