Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25561/2026
Principio di diritto
In tema di TARSU, l'accertamento induttivo delle superfici imponibili fondato su presunzioni semplici (quali le risultanze del c.d. catasto elettrico) è legittimo solo qualora sia stata previamente esperita, ex art. 73 del d.lgs. n. 507 del 1993, la procedura di invito al contribuente a fornire i dati necessari, ovvero l'accesso ai locali, atteso che tale onere collaborativo, previsto in caso di denuncia infedele, deve ritenersi a maggior ragione esigibile nell'ipotesi di omessa denuncia, anche in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'art. 3 della l. n. 212 del 2000, sicché la sua omissione determina l'invalidità dell'atto impositivo. In tema di TARSU, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 per la notifica dell'avviso di accertamento, la notifica di un precedente avviso relativo alla medesima annualità, successivamente annullato con sentenza passata in giudicato, non impedisce il decorso del termine decadenziale, non trovando applicazione, trattandosi di decadenza e non di prescrizione, l'istituto dell'interruzione ex art. 2964 c.c.