Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25558/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5/2014, in assenza di espressa previsione di estinzione degli enti accorpati, la procedura di riunificazione deve considerarsi conclusa solo al completamento del relativo processo, sicché i Consorzi accorpati (nella specie, il Consorzio di Bonifica 6 Enna) conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione ad agire e resistere in giudizio, nonché il potere di emettere atti impositivi, fino alla definitiva unificazione delle posizioni giuridiche nel nuovo ente (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale), non rilevando, ai fini della validità dell'atto impugnato, l'erronea qualificazione dell'ente accorpato quale mero mandatario senza rappresentanza del nuovo Consorzio.