Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25546/2026
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, poiché tale disposizione non prevede l'immediata estinzione dei consorzi accorpati, essi conservano la propria soggettività e la legittimazione ad emettere avvisi di pagamento per contributi consortili sino al completamento del processo di riunificazione nel nuovo ente, comprendendo tale prosecuzione tutti i rapporti e le attività anche anteriori alla chiusura dell'operazione di accorpamento; ne consegue che l'erronea qualificazione, nell'atto impositivo, del consorzio accorpato come mero mandatario senza rappresentanza del nuovo consorzio accorpante non incide sulla titolarità del potere impositivo, permanendo in capo al consorzio accorpato la legittimazione ad adottare l'atto.