Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25518/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni per operazioni oggettivamente inesistenti, la gravità, precisione e concordanza degli indizi richiesta dalla legge deve essere apprezzata dal giudice di merito mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi indiziari, ciascuno dei quali, pur insufficiente se isolatamente considerato, può concorrere a fondare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa erariale in un contesto di reciproco rafforzamento, fermo restando il diritto del contribuente di fornire la prova contraria, senza che l'omesso esame di singoli elementi istruttori integri, di per sé, vizio di motivazione ove il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione. In tema di ricorso per cassazione, il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre solo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di erronea valutazione logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto da provare - deve essere fatto valere, ove il fatto probatorio non abbia costituito oggetto di specifica disamina, con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. innanzi al giudice che ha emesso la decisione impugnata, e, qualora invece il fatto probatorio abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, con i motivi di cui all'art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.