Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25446/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, l'obbligo di motivazione dell'avviso deve ritenersi assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, sicché l'eventuale erronea indicazione, nell'atto, delle norme che disciplinano la metodologia accertativa impiegata dall'Ufficio (nella specie, il richiamo all'art. 41-bis anziché all'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973) non ne inficia la validità, ove dall'atto emergano chiaramente i fatti fondanti la pretesa, essendo irrilevante l'inesatta qualificazione giuridica di essi; inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, spetta all'ente impositore, ove assistito in giudizio da propri funzionari, la liquidazione delle spese processuali secondo la tariffa forense, ridotta del venti per cento.