Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25439/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, l'unitarietà dell'accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra società e soci, con conseguente obbligo del giudice, investito dal ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati, di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, giudicato incluso. Tale litisconsorzio si estende anche all'impugnazione relativa all'Irap, imputata per trasparenza ai soci, e, per connessione oggettiva e inscindibilità delle situazioni, all'accertamento Iva contenuto nel medesimo atto fondato su elementi comuni a quello reddituale, mentre resta esclusa la nullità con riferimento al distinto giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di contestazione di sanzioni irrogate alla sola società, non riguardante l'estensione della pretesa impositiva ai soci.