Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25428/2026
Contenzioso e processo tributarioIVA
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la disciplina delle notificazioni e comunicazioni prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 ha carattere speciale rispetto a quella dettata dall'art. 330 c.p.c. (applicabile soltanto al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali) e a quella dell'art. 170, comma 1, c.p.c.; ne consegue che, ove la parte abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 17, comma 1, cit. presso un soggetto diverso dal proprio difensore, la notificazione dell'atto di appello deve essere prioritariamente eseguita presso il domicilio eletto, e non presso il difensore costituito in primo grado, restando irrilevante l'eventuale sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte nelle more del termine per impugnare, in virtù del principio di ultrattività dell'elezione di domicilio sancito dall'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.