Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25425/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti la detrazione dell'imposta in relazione a fatture riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una frode carosello, essa ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti da valutarsi in un giudizio complessivo e non atomistico, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore, sia la conoscenza o l'agevole conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza richiesta in ragione della qualità professionale ricoperta, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo evasivo, non essendo necessaria la prova della piena consapevolezza della frode; a tal fine sono irrilevanti, quali elementi decisivi in senso contrario, la congruità del corrispettivo ai valori di mercato e la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, trattandosi di dati agevolmente falsificabili e di per sé neutri, poiché nelle operazioni soggettivamente inesistenti la cessione è realmente avvenuta e il vantaggio indebito si colloca non sul piano del prezzo praticato, ma su quello della detrazione dell'imposta esposta in fattura da un soggetto interposto che non l'ha versata; assolto tale onere istruttorio da parte dell'Amministrazione, spetta al contribuente provare di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione fraudolenta.