Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25423/2026
Principio di diritto
In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti realizzate mediante frode carosello, l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria è assolto attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro complesso, idonei a dimostrare non solo la fittizietà del fornitore (cd. società cartiera), ma anche la consapevolezza del cessionario di partecipare a un meccanismo fraudolento, potendo tale consapevolezza essere desunta da indici quali l'acquisto di merce a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, la concessione di anomale dilazioni di pagamento e la sistematicità e durata nel tempo dei rapporti commerciali con fornitori privi di effettiva struttura imprenditoriale; il relativo apprezzamento costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione, e la censura di travisamento della prova, ove il fatto probatorio sia stato oggetto di specifica valutazione nella sentenza impugnata, deve essere dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ. secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale, mentre resta inammissibile la deduzione della violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. quando si contesti non l'introduzione di prove non disposte dalle parti, ma la valutazione del loro peso probatorio, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ.