TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25420/2026

deposito 16/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25420CIV

AccertamentoIVA

Principio di diritto

In tema di accertamento induttivo puro, il giudice del rinvio, ove la Corte di cassazione abbia cassato la sentenza impugnata affermando che la determinazione dei ricavi in via induttiva deve tenere conto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, letto in senso costituzionalmente orientato, anche dei costi di produzione mediante deduzione in misura percentuale forfettaria, non può discostarsi da tale principio riconoscendo integralmente i costi come dichiarati dal contribuente sulla base di documentazione tardivamente prodotta in giudizio, quando sia già maturato il giudicato interno sulla inutilizzabilità della documentazione fiscale non esibita in sede di procedimento amministrativo senza idonea giustificazione ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; parimenti, il giudice del rinvio che annulli integralmente l'avviso di accertamento ai fini IVA per asserita violazione del principio di neutralità dell'imposta, senza svolgere alcuna verifica in concreto sulla sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione, incorre in motivazione apparente e nella violazione del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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