TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25415/2026

deposito 16/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25415CIV

AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di determinazione del reddito d'impresa nell'ambito di contratti di appalto di durata pluriennale con liquidazione del corrispettivo per stati di avanzamento lavori, il carattere provvisorio o definitivo della liquidazione secondo i SAL incide sulla qualificazione del relativo componente positivo di reddito come 'ricavo' ovvero come 'rimanenza': costituiscono rimanenze solo i corrispettivi maturati ma non ancora liquidati in via definitiva, mentre i corrispettivi liquidati a titolo definitivo, relativi a stati di avanzamento accettati dal committente senza riserve (con conseguente passaggio della proprietà o del rischio ex art. 1666 cod. civ.), costituiscono ricavi ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), TUIR, rilevanti nell'esercizio di ultimazione della relativa partita di opera. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la valutazione degli elementi indiziari offerti dall'Amministrazione finanziaria deve essere condotta con giudizio complessivo e non atomistico, sicché ciascun indizio, pur insufficiente isolatamente, concorre con gli altri a formare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante idoneo a fondare la pretesa impositiva, salva la prova contraria del contribuente; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra vizio di omesso esame di fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, ove riguardi un fatto sostanziale controverso già valutato dal giudice di merito sulla base delle contrapposte allegazioni delle parti, deve essere fatto valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e non come autonoma censura, mentre, ove attenga a una svista concernente il fatto probatorio in sé, trova il proprio rimedio istituzionale nell'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Infine, la statuizione del giudice di merito che escluda l'efficacia vincolante, nel processo tributario, della sentenza di assoluzione pronunciata in sede di giudizio abbreviato, per inapplicabilità dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 come modificato dall'art. 20 l. n. 111/2023, se non specificamente censurata con il ricorso per cassazione, passa in giudicato interno, precludendo l'esame della relativa questione anche alla luce di successivi arresti della Corte costituzionale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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