Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25411/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti la detrazione dell'imposta relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l'onere di provare, anche in via presuntiva mediante elementi gravi, precisi e concordanti da valutarsi complessivamente e non atomisticamente, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza professionale, dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo evasivo; assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità; il giudice di merito, nel valutare il compendio indiziario, non può fondare il proprio convincimento su un unico elemento formale e facilmente falsificabile (quale le note di accredito per resi merce), omettendo di confrontarsi con gli ulteriori elementi indiziari dedotti dall'Ufficio idonei a delineare la logica economica dell'operazione e l'elemento soggettivo del contribuente.